Scopi

SCOPI

Come da statuto l’Associazione si prefigge di:

  • promuove la conoscenza degli insegnamenti, degli esempi e della vita di Don Giuseppe Ballabio,
  • effettuare interventi di beneficenza a favore ed a sostegno di missioni cattoliche all’estero,
  • attuare interventi di solidarietà sociale a tutti i livelli, compreso quelli socio-sanitari,
  • finanziare volontari disposti a prestare la propria attività a favore delle missioni cattoliche.

ASSOCIAZIONE DON PINO O.d.V.

num. **** del R.U.N.T.S.

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STATUTO

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 Denominazione e sede

Art.1 È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l’Associazione denominata: «ASSOCIAZIONE DON PINO» di seguito, in breve, “Associazione”.

A seguito dell’iscrizione nel Registro l’Associazione integra la propria denominazione con «Organizzazione di Volontariato» o «O.d.V.».

L’Associazione è un Ente del Terzo Settore (o E.T.S.), è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

Art. 2 In conseguenza dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), l’Associazione dovrà indicare gli estremi dell’iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Olgiate Olona (Va) e la sua durata è illimitata.

Finalità, attività di interesse generale e attività diverse

Art. 3. L’associazione persegue le seguenti finalità:

  • promuove la conoscenza degli insegnamenti, degli esempi e della vita di Don Giuseppe Ballabio,
  • effettua interventi di beneficenza a favore ed a sostegno di missioni cattoliche all’estero,
  • attua interventi di solidarietà sociale a tutti i livelli, compreso quelli socio-sanitari,
  • finanzia volontari disposti a prestare la propria attività a favore delle missioni cattoliche.

L’Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

  1. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  2. l) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  3. u) beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 num. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Art.3 bis L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. L’Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 4. L’Associazione realizza i propri scopi con tutte quelle attività ritenute idonee quali: raccolta di fondi ed offerte, serate a scopo divulgativo, spettacoli benefici, pubblicazione di stampe periodiche, incontri formativi, ogni altra attività idonea al raggiungimento delle finalità statutarie di cui al precedente articolo.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 5 bis Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati.

 Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell’Associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea.

In ogni caso i soci che non abbiano compiuto il 18° anno di età non avranno diritto di voto direttamente, ma potranno esercitarlo attraverso chi eserciti la patria potestà ovvero chi ne faccia le veci.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata all’Organo di Amministrazione.

L’Organo di Amministrazione deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi. In questo caso l’aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all’Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle Assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’Associazione.

I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dall’Organo di Amministrazione.

Art. 10. La qualità di socio si perde:

  • per morte;
  • per morosità nel pagamento della quota associativa;
  • dietro presentazione di dimissioni scritte;
  • per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che:

  1. si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti
  2. che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;
  3. senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dall’Organo di Amministrazione, in caso di esclusione la delibera dall’Organo di Amministrazione deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea.

Art. 11. Possono altresì aderire all’Associazione, in qualità di sostenitori, tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione.

 Organi Sociali e Cariche Elettive

 Art. 12. Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. l’Organo di Amministrazione;
  3. il Presidente;
  4. l’Organo di Controllo;
  5. il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge;

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dall’Organo di Amministrazione.

Art. 13. L’Assemblea è organo sovrano ed è costituita da tutti i soci. L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

  • almeno una volta all’anno, entro il 28 febbraio, per l’approvazione del rendiconto economico consuntivo dell’anno precedente e per il bilancio di previsione dell’anno in corso, per la determinazione della quota di iscrizione, per il programma annuale di massima dell’Associazione,
  • ogni qualvolta lo ritenga necessario l’Organo di Amministrazione,
  • quando ne è fatta richiesta da almeno un quinto degli associati.

Per convocare l’Assemblea, l’Organo di Amministrazione il si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate con avviso diramato mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora, la sede della convocazione e l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

Art. 14. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 15. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega. La rappresentanza non può essere conferita ai membri dell’Organo di Amministrazione o di altro organo sociale.

Art. 16. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.

Art. 17. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  1. eleggere e revocare i componenti dell’organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
  2. eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  3. approvare il programma di attività e il preventivo economico per l’anno successivo;
  4. approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
  5. deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell’organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
  6. deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all’Associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
  7. ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dall’Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
  8. approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall’Organo di Amministrazione;
  9. fissare l’ammontare del contributo associativo;
  10. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 18.L’Assemblea straordinaria delibera

  • sulla modifica dello Statuto;
  • sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Organo di Amministrazione 

Art. 19. L’Organo di Amministrazione è composto da nove membri, eletti dall’Assemblea; esso dura in carica 2 (due) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

I soci potranno esprimere, nelle votazioni, un massimo di nove preferenze.

Non può essere nominato Componente dell’Organo di Amministrazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti dell’Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente.

Art. 20. L’Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti oppure dall’Organo di Controllo.

La convocazione è fatta a mezzo avviso diramato almeno tre giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei componenti dell’Organo di Amministrazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 21. L’Organo di Amministrazione è l’Organo di governo dell’Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai Terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i Terzi ne erano a conoscenza.

L’Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.

Nello specifico:

  • elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
  • elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
  • nomina il tesoriere e il segretario;
  • attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
  • predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;
  • presenta annualmente all’Assemblea, per l’approvazione: la relazione di missione sull’attività svolta; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.
  • conferisce procure generali e speciali;
  • assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
  • propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
  • riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi Soci;
  • ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
  • delibera in ordine all’esclusione dei Soci come da art. 10.

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più componenti dell’Organo di Amministrazione quest’ultimo, provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

 Il Presidente

Art. 23. L’Organo di Amministrazione, nella prima riunione, provvede ad eleggere il Presidente.

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Dura in carica quanto l’Organo di Amministrazione, può essere rieletto al massimo per una volta consecutiva.

Ha l’uso della firma sociale.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri componenti dell’Organo di Amministrazione o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica dell’Organo di Amministrazione. Qualora l’Organo di Amministrazione, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

 Il Tesoriere

Art. 24. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dall’Organo di Amministrazione.

Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali; la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso è affidata ad una firma congiunta tra Presidente, vicepresidente e tesoriere. Solo in caso di incassi e versamenti di contanti od assegni gli stessi potranno essere disposti con firma singola e disgiunta. L’Organo di Amministrazione potrà però concedere al Tesoriere firma libera e disgiunta per qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari per un importo definito con apposita deliberazione dallo stesso Organo di Amministrazione.

Il Segretario

Art. 25. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute dell’Organo di Amministrazione e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

 L’Organo di Controllo

Art.26. L’Organo di Controllo è organo di controllo amministrativo-finanziario.

Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all’Associazione. L’Organo di Controllo rimane in carica per lo stesso tempo dell’Organo di Amministrazione.

Art. 27. L’Organo di Controllo, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all’Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi. Delle proprie riunioni l’Organo di Controllo redige verbale da trascrivere in apposito libro.

 Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 28. L’esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 29 Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell’articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

Art. 30 La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Art. 31 Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell’Organo di Amministrazione e l’approvazione da parte dell’Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 32. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  • quote associative e contributi dei simpatizzanti;
  • contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali comunque non in via prevalente;
  • ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all’Associazione.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

  • beni immobili e mobili;
  • azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
  • donazioni, lasciti o successioni;
  • altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.

 Libri sociali

Art. 35 L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  1. il Libro degli Associati;
  2. il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  3. il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione;
  4. il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo e di eventuali altri Organi Sociali (se istituiti);
  5. il Libro dei volontari Associati contenente i nominativi degli Associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’Associazione.

Art. 36. I Libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell’Organo di Amministrazione. I Libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’Organo a cui si riferiscono.

Art. 37. I verbali di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario

Art.38. Gli Associati hanno diritto di esaminare i Libri sociali, secondo le modalità previste da un regolamento interno.

 Scritture contabili

Art. 39 L’Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell’Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

 Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni

Art. 40. Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 18 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore.

 Art. 41 L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Art. 42 Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 43 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa prevista dal Decreto Legislativo 460/1997.

Norma finale

Art.44 Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

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